L’alunno plusdotato non può essere bocciato per la cattiva condotta, se la scuola non ha predisposto un PDP adatto per mancata indicazione del suo QI. T.A.R. Veneto, sent. 8 settembre 2025

Domenica, 21 Settembre 2025
Giurisprudenza | Scuola | Minori | Disabilità | Merito
TAR Veneto, sez. IV, sentenza 8 settembre 2025, n. 1530 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora la decisione di adottare il  PDP per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, affidata al Consiglio di Classe, non sia stata assunta sulla (errata) affermazione secondo cui la certificazione di plusdotazione fornita non sia idonea mancando l’indicazione del QI, in difetto di riferimenti normativi che impongano, per il caso di soggetto plusdotato, l’indicazione, al fine della predisposizione del PDP, del QI, non risulta possibile negare tale supporto in presenza di comprovate necessità.

Ne conseguirebbe una disparità di trattamento del minore rispetto agli altri studenti che non necessitano di misure di supporto.

L’Amministrazione deve, quindi, determinarsi circa l’ammissione dell’alunno alla classe successiva, tenendo conto delle sufficienze riportate in tutte le materie e del fatto che la ripetizione dell'anno già svolto comporta nell'alunno una condizione di noia, anche peggiore rispetto alla precedente, con ripercussioni negative sul suo atteggiamento in classe e con il rischio concreto di bocciatura, circostanza questa che condurrebbe la scuola a tradire la sua mission.

editor: Fossati Cesare