Danni riportati dal minore durante l'orario scolastico: quando può essere esclusa la responsabilità del Ministero? - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 16 settembre 2025, n. 25337

Giovedì, 18 Settembre 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Minori | Responsabilità | Scuola
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 16 settembre 2025, n. 25337; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Valle per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Deve escludersi la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per i danni riportati, durante l'orario scolastico, da un minore caduto a terra a causa di un inciampo, allorché siano ravvisabili gli estremi del caso fortuito, che si realizza qualora vi sia la dimostrazione che: la vigilanza da parte dell'insegnante è stata svolta nella misura dovuta; non è stata omessa l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo; l'azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina.


Responsabilità civile - Fatto dannoso dell'incapace - Responsabilità dell'obbligato alla sorveglianza - In genere - Danno cagionato a se stesso dall'alunno - Responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Natura giuridica - Responsabilità contrattuale - Configurabilità - Fondamento - Limiti - Ricorrenza del fortuito – Fattispecie; Rif. Leg. Art. 1218 c.c.

editor: Ferrandi Francesca