L’ordine di ricondurre la minore al luogo di residenza può avvenire anche con provvedimento inaudita altera parte. Tribunale di Verona, Decreto 29 luglio 2025

Domenica, 7 Settembre 2025
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Minori | Merito
Tribunale di Verona, Est. Vaccari, decreto 29.07.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Pur non essendo accoglibile la domanda di modifica di un provvedimento indifferibile per circostanze sopravvenute in quanto contraria all’interesse della minore, va invece accolta l’ulteriore istanza avanzata dalla ricorrente di ordinare al padre di ricondurre la figlia nel luogo di residenza, in quanto diretta ad ottenere l’attuazione coattiva delle prescrizioni contenute nella predetta ordinanza, così giustificandosi l’adozione di un provvedimento di coercizione indiretta ai sensi dell’art. 473-bis.39, primo comma, lett. b), c.p.c., espressamente consentita anche ex officio.

In difetto di una specifica disciplina, deve ritenersi possibile l’adozione del predetto provvedimento anche inaudita altera parte, con conseguente fissazione di un’udienza di conferma, revoca o modifica, senza necessaria previsione di un termine, non recando il decreto emesso inaudita altera parte, a differenza dei provvedimenti di natura cautelare, un pregiudizio immediato a colui che lo subisce e ben potendo la verifica dei presupposti per la sua conferma, revoca o modifica avvenire a prescindere dal rispetto del termine per l’instaurazione del contraddittorio sull’istanza di provvedimento sanzionatorio.

Rif. Leg. Art. 473-bis.39 c.p.c.

Provvedimenti indifferibile – Modifica – Inammissibilità – Provvedimento sanzionatorio – Pronuncia inaudita altera parte – Interesse del minore

editor: Fossati Cesare