Nel giudizio di separazione personale dei coniugi l’anticipazione a sorpresa della decisione viola il diritto di difesa e del contraddittorio. Cass. sez. I civ. ord. 5 marzo 2026, n. 4983

Lunedì, 9 Marzo 2026
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Processo civile | Legittimità Sezione Ondif di Campobasso
Cass. Sez. I, Est. Iofrida, ordinanza 5.03.26 n. 4893 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti di separazione o divorzio, l’anticipazione, «a sorpresa», della decisione, laddove venga soppressa l’udienza, già calendarizzata per la rimessione della causa in decisione, senza neppure la sua sostituzione con note scritte, ex art.127 ter c.p.c., integra violazione del diritto di difesa e del contraddittorio»

Nella fattispecie, l’anticipazione dell’udienza di trattazione scritta, disposta ad horas con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza, e con contestuale riserva di riferire al Collegio, ha comportato una violazione della disciplina processuale riveniente dal combinato disposto costituito dall’art. 35 bis, comma 10, del d.lgs. 25/2008 (applicabile nel giudizio) e dagli artt. 737 e segg. e 127 ter c.p.c., del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente nullità della sentenza, senza necessità di allegazione e prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa.

Vieppiù la modifica dell’art. 473 bis.15 c.p.c. introdotta con il cd. Correttivo, d.lgs. n. 164/2024, secondo la quale l’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis. 22 c.p.c., si riferisce necessariamente, in ragione del principio tempus regit actum e di affidamento sulle regole processuali, alle sole impugnazioni «successive» alla emanazione del d.lgs. n. 164/2024, e non anche agli atti di parte depositati in data anteriore allo stesso decreto, che continuano ad essere regolati dalla disposizione anteriormente vigenti.

Rif. Leg. Artt. 127-ter, 473-bis.15, 473-bis.22 c.p.c.

Trattazione scritta – Anticipazione della udienza di rimessione in decisione – Violazione del contraddittorio e del diritto di difesa - Richiesta di provvedimenti indifferibili e urgenti – Tempus regit actum

editor: Fossati Cesare