La rilevante sperequazione economica tra le parti e le scarse potenzialità reddituali della moglie giustificano l’assegno divorzile in suo favore. Tribunale di Crotone, sent. 17 luglio 2025
All'assegno divorzile va riconosciuta una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, onde il relativo riconoscimento richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, nonché dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, quali circostanze da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970 che costituiscono il parametro cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio deve, quindi, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento della mera autosufficienza economica valutata sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, dovendosi ritenere escluso che tale valutazione debba condurre alla determinazione di un contributo economico volto a ricostituire il tenore di vita endoconiugale.
Tanto premesso, qualora sussista una obiettiva e rilevante sperequazione economica tra le parti e la moglie non svolga alcuna attività lavorativa e abbia scarse potenzialità reddituali, in considerazione dell’età e delle possibilità occupazionali offerte dal mercato del lavoro, va riconosciuto in favore della richiedente un assegno divorzile nella misura ritenuta congrua.
Conf. Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018 n. 18287
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile - Funzione assistenziale – Funzione perequativa e compensativa – Disparità reddituale – Prospettive reddituali
editor: Fossati Cesare
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