L’affidamento esclusivo deve essere fondato su una effettiva valutazione della capacità genitoriale. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 giugno 2025, n. 16324
Nel rispetto del principio della bigenitorialità, la scelta dell'affidamento del figlio minore ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole e all'esito di una complessiva, coerente e motivata valutazione della loro effettiva capacità genitoriale.
Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quater c.c.
Principio di bigenitorialità – Affido esclusivo – Capacità genitoriali – Valutazione
Nanti la Corte di Cassazione viene impugnato il decreto della Corte d'Appello di Ancona che, decidendo sul reclamo ex art. 739 c.p.c., confermava l'affidamento esclusivo della minore alla madre, come disposta in sede di CTU che aveva accertato nel padre "un funzionamento della personalità di tipo narcisistico, capace di influenzare la qualità delle relazioni oggettuali (cioè le relazioni con le persone del mondo esterno), pertanto limitante l'esercizio della funzione genitoriale".
Il reclamo era, invece, accolto limitatamente alla entità del contributo di mantenimento posto a carico del padre e rideterminato dalla Corte d'Appello in minore misura.
Sul ricorso del padre che ha formulato un solo motivo di ricorso, preliminarmente viene precisato che l'inammissibilità per la c.d. doppia conforme disciplinata dall'art. 360, quarto comma, c.p.c., non si applica relativamente alle cause di cui all'art. 70, primo comma, c.p.c. fra le quali rientra quella in esame.
Nel merito la censura è ritenuta fondata in quanto, diversamente da quanto risulta nel decreto impugnato, la CTU risulta essere stata oggetto di ripetute critiche e di istanza di rinnovazione già in sede di conclusioni in prime cure e poi nuovamente in sede di reclamo, non considerata dalla Corte d'Appello, con una omissione rilevante e decisiva avuto riguardo al principio della bigenitorialità.
Ciò giustifica la cassazione del provvedimento in relazione al motivo accolto ed il rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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