Il comodato di un bene immobile stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare persiste oltre l'eventuale crisi coniugale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 giugno 2025 n. 17095

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25 giugno 2025 n. 17095 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.
 

Comodato di un bene immobile - Cessazione del rapporto di comodato - Limiti di durata in favore di un nucleo familiare - Esigenze abitative della famiglia – Rif. Leg. artt. 337-sexies, 1230, 1325, 1803, 1804, 1809, 1810, 2727 e 2729 cod. civ.; artt. 105, 2 co., 344, 404, c.p.c.; art. 6, 6 co., della L. 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria