Minore morso da un cane: no al risarcimento se l'evento è da imputarsi a colpa esclusiva del danneggiato - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 26 giugno 2025, n. 17200

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 26 giugno 2025, n. 17200; Pres. Rubino, Rel. Cons. Valle per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale. (Nel caso di specie, il minore s'era introdotto nel recinto chiuso, infastidendo il cane con un bastoncino,  sicché nessuna responsabilità poteva ascriversi al proprietario del cane, in quanto il danno non era stato cagionato direttamente dalle forze fisiche ingenite dell'animale).


Responsabilità civile – Minori – Responsabilità per omessa vigilanza - Danni da cosa in custodia - Danni cagionati da animali – Limite del caso fortuito; Rif. Leg. Artt. 2048 e 2052 c.c.

editor: Ferrandi Francesca