Adozione: occorre bilanciare il favor veritatis con il favor minoris, accertando in concreto l’interesse del minore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 giugno 2025, n. 16331

Cass. civ., Sez. I, Est. Caiazzo, Ord., 17/06/2025, n. 16331 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema adozione, il quadro normativo e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del "favor veritatis" sul "favor minoris", ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale, legato all'affermazione della verità biologica, e l'interesse alla certezza degli "status" e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, soprattutto quando si tratta di un minore infraquattordicenne. Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale

Cfr. Cass., n. 27140/2021; n. 26767/2016

Rif. Leg. Artt. 8, 44 lett a) e b) Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii

Adozione in casi particolari – Stato di adottabilità – Interesse del minore – Favor veritatis e favor minoris – Bilanciamento

Il Tribunale per i minorenni di Catania aveva dichiarato lo stato d'adottabilità del minore rigettando la domanda di adozione ex art. 44, lett. a e b, L. n. 184/83, proposta dalla moglie del genitore che lo aveva riconosciuto. La Corte d’Appello rigettava il gravame promosso dal genitore e dalla di lui moglie ripercorrendo le vicende personali del minore nato da terza persona, la quale aveva dichiarato di esserne la madre, ma di aver partorito in anonimato, senza aver comunque la certezza che il padre fosse proprio il predetto genitore. 

La Corte d'Appello aveva evidenziato che i ricorrenti, a differenza di quanto dimostrato dagli affidatari, non avevano manifestato la necessaria progettualità circa la graduale conoscenza, da parte del minore, delle sue origini, aspetto questo fondamentale ai fini del sano ed ordinato sviluppo cognitivo del minore.

La Corte rileva che il ricorso in Cassazione, dopo la parte introduttiva relativa all'indicazione delle parti e alla sentenza impugnata, espone i motivi di diritto, senza nessun riferimento allo svolgimento del processo e ai fatti di causa, precludendo al giudice di legittimità la completa cognizione della controversia e del suo oggetto. I vari motivi sono comunque ritenuti inammissibili.

La Suprema Corte rilevava che la Corte territoriale ha evidenziato che l'affidamento del bambino all'altra coppia aveva contemperato il favor veritatis con il favor minoris emergendo, peraltro, dagli atti di causa che il genitore, il quale aveva riconosciuto il minore, era stato sottoposto, su impulso del Pubblico Ministero, ad un accertamento di paternità al quale lo stesso si era pretestuosamente sottratto, pur non risultando un provvedimento di accertamento sul fatto.

Respinti anche gli ulteriori profili di doglianza, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

editor: Fossati Cesare