Il provvedimento provvisorio che autorizza i coniugi a vivere separatamente è efficace anche ai fini della domanda di RDC. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza 22 maggio 2025
L'efficacia dell'ordinanza presidenziale non viene meno per effetto della mancata riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione pronunciata per la morte del procuratore del convenuto, in quanto, ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza con la quale il Presidente del tribunale dà i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi. Autorizzati pertanto, con il provvedimento provvisorio, i coniugi a vivere separatamente, nessuna falsa dichiarazione è resa nella domanda amministrativa per l’ottenimento del Reddito di Cittadinanza laddove si rappresentano i coniugi come appartenenti a due distinti nuclei familiari; ne consegue l’infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dalla Pubblica Amministrazione e l’annullamento del provvedimento di revoca del beneficio
Rif. Leg. Artt. 708 abr., 189 disp.att. c.p.c.; Art. 2, comma 5, D.L. n. 4/2019; Art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013
Separazione – Ordinanza presidenziale – Morte del procuratore costituito – Residenza dei coniugi – Nucleo familiare – Beneficio – Revoca – Annullamento
Parte ricorrente deduce di avere beneficiato per tre anni del reddito di cittadinanza, successivamente revocato per asserita non veridicità della dichiarazione resa in DSU con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate e con successivo accertamento anche delle polizia giudiziaria.
Precisa altresì che con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 706 c.p.c. nel giudizio di separazione giudiziale il Presidente del Tribunale aveva adottato i provvedimenti temporanei e provvisori autorizzando i coniugi a vivere separati.
Il giudizio era stato poi interrotto a seguito della morte del difensore del convenuto e mai riassunto.
Il ricorrente sostiene quindi di essere in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento del Reddito di cittadinanza e chiede l'annullamento di provvedimenti con è stato contestato l'indebito.
Richiamata la normativa sul punto, il Tribunale ritiene che, in virtù dell’ordinanza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, correttamente nella DSU la ricorrente non abbia indicato la presenza del marito all'interno del nucleo familiare. Nessuna falsa dichiarazione è stata dunque resa.
Il ricorso viene accolto.
editor: Fossati Cesare
Giovedì, 19 Giugno 2025
Un’unica condotta violenta in danno della moglie giustifica l’addebito della separazione al ... |
Lunedì, 16 Giugno 2025
In difetto di disparità economica va negato l’assegno di mantenimento. Tribunale di ... |
Venerdì, 13 Giugno 2025
Separazione coniugale: l’assegno in favore del coniuge deve assicurare il mantenimento del ... |
Venerdì, 6 Giugno 2025
Condotte violente giustificano l’addebito della separazione - Cass. Civ., Sez. I, Ord., ... |