Dichiarazione di adottabilità: va accertata l’irreversibile irrecuperabilità della capacità genitoriale in relazione all’interesse del minore a mantenere i legami familiari. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 maggio 2025, n. 12290
La dichiarazione di adottabilità di un minore si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, che deve compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La situazione di abbandono è configurabile ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantire al minore il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva. Per tali complessive ragioni, il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e se ciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono.
Rif. Leg. Artt. 8 e ss. Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.
Stato di adottabilità – Carenze genitoriali irreversibili – Pregiudizio per il minore – Diritto del minore a crescere nella famiglia di origine – Interesse del minore
La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla sentenza della Corte d’Appello che, in sede di rinvio, ha dichiarato lo stato di adottabilità di tre minori confermando l'affidamento e la collocazione in essere e ha disposto che i genitori biologici, in considerazione della sussistenza di una loro incapacità strutturale, non abbiano più contatti con i figli, i quali versano in una condizione di abbandono morale e materiale.
Si precisa che ai fini della dichiarazione di adottabilità occorrono fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto (Cfr. Cass. Sez. U. n. 35110/2021).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, in attuazione del dictum della Cassazione, con cui era stato disposto il rinvio, ha proceduto all'approfondito esame delle condizioni dei genitori e della complessa situazione familiare e ha dichiarato lo stato di abbandono e l'adottabilità, pur riconoscendo l'impegno profuso dai genitori per migliorare le proprie competenze.
Nel valutare il superiore interesse dei minori, la Corte di merito ha evidenziato le condizioni critiche in cui versavano i bambini, in stato di malnutrizione, al momento dei primi controlli, a seguito dei quali vennero ricoverati in struttura, con conseguenti progressivi miglioramenti.
La motivazione, a differenza di quanto lamentano i ricorrenti, è fondata proprio sull'impossibilità del raggiungimento da parte dei genitori di competenze adeguate alla gestione e all'assistenza dei tre figli: in conclusione, il ricorso è inammissibile.
editor: Fossati Cesare
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