La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati. Tribunale di Paola, sent. 7 aprile 2025

Venerdì, 2 Maggio 2025
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Merito
Tribunale di Paola, Est. Scortecci, sentenza 7.04.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva: in ogni caso non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale

 

Cfr. Cass. Sez. 1. Sentenza n. 19497 del 6/10/2005

 

Rif. Leg.  Art. 615 c.p.c.

Opposizione a precetto – Riconciliazione – Coabitazione - Prova

Parte attrice proponeva opposizione avverso l'atto di precetto con il quale la moglie gli intimava il pagamento del residuo del contributo di mantenimento per i figli, eccependo che il precetto opposto non indicava né recava in allegato i documenti in base ai quali era stato determinato l'importo del credito azionato e che, in ogni caso, l'opponente aveva provveduto a corrispondere frequenti acconti e a pagare varie spese; inoltre, nel corso degli anni, i due ex coniugi avevano vissuto periodi di riconciliazione tanto da considerare annullata la stessa condizione giuridica di separazione e i conseguenti obblighi, tra i quali quello relativo all'obbligo di mantenimento.

Il Tribunale ritiene infondati i motivi tutti posti a sostegno dell’opposizione.

In ordine alla asserita riconciliazione, il Giudicante ritiene dimostrata soltanto la mera coabitazione tra i coniugi, ma non la ripresa della convivenza coniugale.

E’ infatti incontestato che il marito non abbia osservato l’impegno, assunto in sede di separazione, di chiusura della porta del vano assegnatogli nella casa familiare, in modo da renderlo autonomo rispetto al resto dell'abitazione, con ciò rendendo la coabitazione una necessità più che una scelta dei coniugi; ma per il resto, non sono riscontrati fattori concreti di effettivo ripristino di quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la convivenza coniugale.

Dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, inoltre, viene riconosciuto il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata, per la somma pari alla differenza tra l'importo complessivo del precetto e il totale degli ulteriori pagamenti dimostrati dall'opponente.

editor: Fossati Cesare