Il genitore biologico va avvisato dell’esistenza del procedimento di accertamento della condizione di adottabilità, a pena di nullità della pronuncia. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 8 aprile 2025, n. 9199

Venerdì, 25 Aprile 2025
Giurisprudenza | Minori | Adozione | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Tricomi, Ord. 08/04/2025, n. 9199 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di adozione del minore, il mancato avviso al presunto genitore biologico circa l'esistenza del procedimento volto all'accertamento della condizione di abbandono e alla successiva dichiarazione di adottabilità del minore, ai sensi dell’art. 11, penultimo comma, della L. n. 184/1983, determina la nullità della relativa pronuncia e di quelle successive di affidamento preadottivo e di adozione, con la conseguente necessità di rinnovazione dell'intero giudizio, senza che ciò determini conseguenze automatiche sul regime di affidamento in corso, in quanto il definitivo accertamento delle capacità genitoriali o del più idoneo regime adottivo va sempre condotto avendo riguardo all’interesse del minore.

Conf. Cass. n. 4019/2024

Rif. Leg. Artt. 1, 8, 10, 11 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

Stato di abbandono – Accertamento – Avviso al genitore biologico – Dichiarazione di adottabilità – Affidamento preadottivo - Nullità – Riconoscimento del genitore biologico - Interesse del minore

Nella fattispecie, la Suprema Corte ritiene vada preliminarmente accertato se il presunto padre biologico, indicato nominativamente in sentenza, sia stato o meno avvertito dal Presidente del Tribunale per i Minorenni al momento dell’apertura del procedimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 184/1983 e ss.mm.ii.

Deve inoltre essere verificato se il Tribunale abbia dato attuazione a quanto disposto dall'art. 11, comma 6, Legge cit., ai fini della concessione del termine chiesto dal genitore biologico per provvedere al riconoscimento, con la precisazione che, ai sensi dell’ultimo comma del precitato articolo, intervenuti la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia.

Il Collegio rileva altresì che il diritto della madre biologica di effettuare il riconoscimento del figlio, di carattere indisponibile, non è precluso, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, L. n. 184/1983 e ss.mm.ii., dalla sopravvenuta declaratoria di adottabilità del minore, a meno che alla stessa non sia seguito l'affidamento preadottivo. Tale ultima circostanza può essere dedotta e rilevata d'ufficio nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione, per violazione di legge, della statuizione che non ha accolto la richiesta di concessione del termine per il riconoscimento, e ciò in quanto la pronuncia di legittimità non travolge anche quella sullo stato di adottabilità, potendosi accertare, nel giudizio di rinvio, fatti modificativi, estintivi e impeditivi sopravvenuti alla decisione cassata.

Disposta l'acquisizione dei fascicoli e degli atti di merito, di primo e secondo grado, il ricorso viene rimesso alla pubblica udienza in ragione della particolare rilevanza della questione di diritto sollevata.

editor: Fossati Cesare