Lo stato di adottabilità del minore non è escluso dalla presenza di terzi estranei al nucleo familiare di origine, non legati al minore da alcun vincolo parentale o relazionale. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 marzo 2025, n. 6300

Venerdì, 18 Aprile 2025
Giurisprudenza | Minori | Adozione | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Tricomi, Ord. 09/03/2025, n. 6300 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, la figura parentale vicariante, in grado di prendersene cura sotto il profilo materiale ed economico, e anche emotivo e relazionale, tale da escluderne lo stato di abbandono, non può essere, nel suo nucleo essenziale ed imprescindibile, integrata o sostituita nella sua funzione da terzi non legati al minore da alcun vincolo parentale e relazionale significativo, in quanto la capacità educativa ed affettiva dei soggetti che non rientrano nel nucleo parentale previsto dalla legge può rivestire un ruolo primario nella valutazione della corrispondenza al preminente interesse del minore della definitiva recisione dei suoi rapporti con tutte le figure relazionali riconducibili al nucleo familiare di provenienza solo sul piano dell'effettività, ove queste figure terze ne facciano comunque parte, in quanto conviventi con i medesimi parenti.

Rif. Leg.  Artt. 1, 8 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

Dichiarazione di adottabilità – Vincolo parentale e relazionale con il minore – Stato di abbandono

Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Ancona la quale ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni che, avendo accertato la condizione di abbandono in cui si trovava il minore, tenuto conto delle rilevanti ed insuperabili carenze ravvisate in entrambe le figure genitoriali e negli altri congiunti, ne ha dichiarato lo stato di adottabilità.

La Corte di Cassazione, investita oggi dell’impugnazione, sostiene che i ricorrenti, ovvero il genitore del minore e il di lui padre, non abbiano preso in alcuna considerazione gli specifici fatti, indicativi di gravi carenze accuditive e relazionali, posti a fondamento della decisione dalla Corte d’Appello, come emersi in seguito agli accertamenti peritali che hanno confermato il grave deficit cognitivo della madre e il disturbo schizotipico con problemi comportamentali del padre, escludendo, peraltro, qualsiasi capacità vicariante nel nonno paterno, affetto da un disturbo di personalità di carattere narcisistico-paranoideo.

La mera circostanza che il nonno abbia intrapreso una nuova convivenza familiare non risulta decisiva, atteso che ciò avrebbe potuto avere rilievo solo in presenza di un rapporto relazionale effettivamente instaurato dalla nuova compagna con il bambino stesso, cosa che, di fatto, non è avvenuta nel caso di specie.

Rigettate le ulteriori doglianze relative ad aspetti di carattere processuale, il ricorso viene respinto in quanto inammissibile.

editor: Fossati Cesare
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