inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Il minore capace di discernimento ha diritto di scegliere la scuola che deve frequentare. Tribunale di Salerno, Decreto 4 aprile 2025

Martedì, 8 Aprile 2025
Giurisprudenza | Scuola | Minori | Merito
Tribunale di Salerno, Est. Chiosi, decreto 4.04.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il contrasto insorto tra i genitori, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, sulla scuola presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata, ed importa una valutazione di fatto che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, così assicurando al minore la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la sua sfera sociale ed educativa.

I criteri come sopra indicati devono necessariamente retrocedere rispetto alla chiara e consapevole volontà manifestata dal minore capace di discernimento laddove, in sede di ascolto, abbia fornito una spiegazione ai motivi della sua scelta da ritenersi dirimente nella risoluzione del conflitto tra i genitori.

 

Rif. Leg.: Artt. 473-bis.4, 473-bis.38 c.p.c.

Scelta dell’istituto scolastico – Conflittualità genitoriale – Interesse del minore – Ascolto del minore

 

Il Tribunale di Salerno, preliminarmente, qualifica le domande avanzate dalle parti come richieste di attuazione di provvedimenti attinenti all’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale; nello spirito della riforma, lo strumento di cui all’art. 473-bis.38 c.p.c. consente di agire tempestivamente per evitare che il provvedimento sull’affidamento della prole già emesso, o quello emesso durante il procedimento in corso, non venga concretamente attuato.

Nella fattispecie, a dirimere il conflitto, è decisiva la volontà della minore, previamente ascoltata dal Tribunale.

A riguardo, il Tribunale rileva che, a mente dell’art. 473-bis.4, primo comma, c.p.c., le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione dal giudice avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità, ferma restando la possibilità di disattendere la sua volontà con adeguata e pertinente motivazione per la contrarietà al suo specifico interesse.

La Suprema Corte ha specificato che l’ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si avvicini ai dodici anni, oltre i quali subentra l’obbligo legale dell’ascolto.

Nella fattispecie, a fronte della opposte posizione delle parti, si è proceduto all’ascolto della minore che ha manifestato la propria scelta, dichiarando di volere instaurare nuove amicizie e mostrando interesse per l’indirizzo musicale proposto. Non riscontrandosi ragioni di pregiudizio, il Tribunale autorizza i genitori ad iscrivere la figlia all’Istituto comprensivo dalla stessa prescelto.

editor: Fossati Cesare