Disoccupata in conservazione ordinaria e revisione delle condizioni di separazione - Corte d'Appello Bari, Sez. I, sent. 19 dicembre 2024 n. 1639
La condizione di "disoccupazione in conservazione ordinaria" non è necessariamente espressione di totale mancanza di lavoro o di reddito, giacché essa include anche i lavoratori dipendenti o autonomi percettori di un reddito lordo pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Euro 8.145 annui). Anche chi percepisce un reddito inferiore ai limiti delle detrazioni ex art. 13 del D.P.R. n. 917 del 1986 può essere considerato disoccupato, giustificando così un'eventuale disparità economica fra i coniugi che può essere mitigata tramite l'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, è stato riconosciuto un assegno di mantenimento alla moglie in sede di appello, dandosi conto della condizione di sperequazione fra le parti, aggravatasi per l’esecuzione del rilascio forzoso dell'abitazione familiare giudizialmente assegnata alla donna in sede di separazione, trattandosi di alloggio di servizio concesso in godimento al marito, dall'Amministrazione Penitenziaria ed oggetto di formale provvedimento restitutorio a seguito del di lui pensionamento.
Revoca dell’assegnazione della casa coniugale – Assegno di mantenimento - Disoccupata in conservazione ordinaria - Revisione delle condizioni di separazione - Rif. Leg. art. 156 cod. civ.; Art. 13 del DPR 22 dicembre n. 1986 n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
editor: Cianciolo Valeria
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