Opera la condictio indebiti, qualora si accerti l'insussistenza ex tunc dei presupposti per l'assegno di mantenimento. Tribunale di Latina, 4 febbraio 2025
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Nel rapporto tra coniugi separati o divorziati, in caso di modifica, nel corso del giudizio, delle condizioni economiche, basata su una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, nel caso in cui la sentenza escluda in radice e non per fatti sopravvenuti il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, in assenza di uno “stato di bisogno” del soggetto richiedente, ovvero nel caso in cui si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite ex art. 2033 c.c., con conseguente piena ripetibilità.
Rif. Leg. Artt. 1224, 2033 c.c.
Assegno di mantenimento – Revoca – Ripetibilità – Indebito oggettivo
La domanda posta dal ricorrente nanti il Tribunale di Latina ha ad oggetto il rimborso delle somme corrisposte alla convenuta dall'udienza presidenziale sino alla data di pubblicazione della sentenza di separazione, con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di assegno di mantenimento nella somma stabilita in sede presidenziale, revocando altresì l'ordinanza resa in corso di causa circa il versamento diretto della stessa da parte del datore di lavoro del ricorrente.
Richiamata la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, n. 32914 del 8 novembre 2022, nel caso di specie sono ritenuti sussistenti tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito promossa dal ricorrente, vista l'intervenuta reiezione della domanda di assegno di mantenimento svolto dalla convenuta in sede di separazione per assenza dei presupposti dello stesso ab origine.
Ed invero, acclarato il venir meno del titolo dell'obbligazione, viene considerato accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della somma ritenuta indebitamente percepita dalla convenuta in base all’allegata documentazione.
Tale somma va maggiorata degli interessi decorrenti dal giorno della domanda e non, invece, dal giorno del pagamento, non essendo nella fattispecie provata la mala fede dell’accipiens come richiesto dall'art. 2033 c.c.
In difetto di dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, essendo l'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., un debito di valuta. Assorbita ogni altra questione.
editor: Fossati Cesare
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