Stepchild adoption: ai figli spetta il cognome del genitore biologico se ciò è frutto dell’accordo con l’altro genitore. Corte d’Appello di Taranto, sent. 22 novembre 2024

Venerdì, 28 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Stepchild Adoption | Cognome | Merito
Corte d’Appello di Taranto, sentenza 22.11.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Considerato che non deve esserci alcuna disparità di trattamento tra minori, e che i minori hanno diritto ad avere la medesima tutela del proprio diritto all’identità personale e familiare, e così i figli nati nel matrimonio, i figli naturali riconosciuti (anche non contestualmente) da entrambi i genitori e nati fuori dal matrimonio, i figli adottati da due persone di sesso diverso e che siano unite in matrimonio, i figli adottati dal coniuge del genitore naturale (fattispecie prevista dall’art. 44, lett. b) della l. n. 184/1983), è ragionevole, allora, interpretare costituzionalmente l’art. 299 c.c., in modo da consentire alla madre intenzionale in presenza dell’accordo dell’altro genitore (il genitore biolgico) di non aggiungere, né posporre il proprio cognome a quello già portato dai figli nati da procreazione medicalmente assistita, essendo il cognome del genitore biologico quello in cui la famiglia, composta dalla coppia omogenitoriale, unita anche civilmente (e quindi tendenzialmente più stabile, in quando dotata di un proprio status di diritti e doveri reciproci), ha deciso di identificarsi.

 

 Rif. Leg. Art .299 c.c.; Artt. 27 e 44, lett d) Legge 4 maggio 1983 n. 184

Unione Civile – Riconoscimento del figlio minore – Identità personale – Diritto al nome - Adozione in casi particolari

 

L’appello de quo è proposto dalla madre intenzionale di due gemelli, nati mediante il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita all’estero,  che chiede di non aggiungere, per effetto della adozione di cui all’art. 44, lett. d) Legge n. 184 del 1983, il suo cognome, anteponendolo a quello della madre biologica, in quanto ciò è frutto dell'accordo con la compagna allo scopo di tutelare l'identità dei minori, i quali portano solo un cognome già da quattro anni.

La Corte d'Appello accoglie l’impugnazione richiamando la giurisprudenza nazionale e sovranazionale sul tema, nonché la riforma della filiazione che ha equiparato lo status dei figli. 

Peraltro, con la sentenza n. 286/2016 e poi con la sentenza n. 131/2022, la Corte Costituzionale, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 262 c.c., dell’art. 299, comma 3, c.c. e dell’art. 27 L. n. 184/1983, ossia delle norme che attribuiscono al figlio automaticamente il cognome del padre, ha affermato la regola secondo la quale il figlio assume il cognome di entrambi i genitori, e nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In questo modo è stata superata definitivamente la concezione patriarcale della famiglia.

E’, quindi, ragionevole interpretare ed applicare l’art. 299 c.c. in senso evolutivo e soprattutto rispondente ai principi del best interest del minore, costituiti dal divieto assoluto di discriminazione (sul piano del diritto all’identità personale) e dal rispetto dello status unico di figlio, e consentire al genitore adottivo e legale rappresentante dei minori, in accordo con l’altro genitore naturale e legale rappresentante degli stessi, di non aggiungere il secondo cognome della madre biologica al cognome della madre di intenzione, già portato dai minori dal momento della loro nascita.

Tale scelta è coerente anche con l'art. 1, comma 20, L. n. 76/2016, poiché consentendo l'adozione in casi particolari al genitore intenzionale, si consente anche la diretta applicazione dell'art. 299, comma 3, c.c., equiparandosi la condizione di “coniugi” a quella di “persone unite civilmente”.

editor: Fossati Cesare