Collocazione presso il padre del minore trasferito dalla madre in altra regione con pregiudizio del diritto alla bigenitorialità. Tribunale di Sassari, Ordinanza 20 gennaio 2025
Per connessione al tema vedi anche Tribunale di Sassari, Ordinanza 20 luglio 2022
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Qualora l’intenzione, espressa o già attuata dal genitore con cui il figlio abitualmente convive, di trasferire la residenza (e con essa quella del minore), pur non rappresentando, di per sé, ostacolo alla conservazione dell’affidamento condiviso, collida con il superiore interesse del minore, il Giudice a seconda delle circostanze può rimodulare, anche d’ufficio, i tempi di permanenza del figlio con il genitore non collocatario oppure modificare la collocazione prevalente stessa del minore, oppure, nei casi estremi, può disporre la perdita dell’affidamento in capo al genitore che intende mutare residenza.
Nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con il padre e con la madre, il Giudice è tenuto a valutare come e con quali modalità sia salvaguardata e garantita (nel presente e nella prognosi futura) la relazione del minore con il genitore non collocatario e con le altre figure chiave della sua esistenza, con valutazione da modularsi diversamente in relazione all’età della prole, giacchè minore è l’età e minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l’età della prole non abbia ancora consentito di sviluppare un legame consolidato con il genitore non collocatario.
Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.
Collocazione minori - Trasferimento – Bigenitorialità
Di fronte al trasferimento del domicilio proprio e del bambino, ancora in tenera età, posto in essere dalla madre, nonostante il manifestato e reiterato dissenso del padre, quest’ultimo ricorre al Tribunale avanzando istanza ex art. 473-bis.38 c.p.c.., affinché, previa declaratoria della contrarietà del trasferimento al primario interesse del bambino, venga ristabilito il collocamento prevalente del minore presso la residenza del padre o il domicilio in luogo limitrofo, come stabilito nella sentenza di separazione, e vengano adottati, in ogni caso, i provvedimenti ritenuti più opportuni nell’interesse del minore al fine di garantire il suo diritto alla bigenitorialità.
Il Tribunale ritiene che la resistente, con il comportamento assunto, abbia dimostrato nei fatti una mancanza di consapevolezza del significato della bigenitorialità, che non consiste solo nel diritto del padre di incontrare il figlio ma, soprattutto, nel diritto di quest’ultimo di conservare con il padre e con i parenti del ramo paterno un significativo rapporto affettivo.
Posto che la decisione della persona adulta di attuare un proprio progetto di vita e di trasferirsi da una città all’altra non è sindacabile, in quanto corrispondente a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, la giustificazione offerta dalla madre appare come strumentale a colorare come “necessitata” una scelta che non si presenta come tale.
Per di più la resistente ha tenuto condotte, nel complesso considerate, ostative al concreto esercizio da parte del padre della responsabilità genitoriale con grave pregiudizio per il minore; pertanto, il Giudice dichiara il trasferimento del minore contrario al suo primario interesse e, considerata l’indisponibilità della madre di rientrare unitamente al bambino, ritiene opportuno ed urgente prevedere la collocazione prevalente del bambino presso il padre, con efficacia immediata.
Da ciò consegue, sempre in via d’urgenza, l’obbligazione della madre (quale genitore non collocatario) di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione al padre di un assegno mensile rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie e la regolamentazione del diritto di visita madre/figlio secondo il calendario proposto da quest’ultima.
editor: Fossati Cesare
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