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Il trasferimento all’estero delle minori non pregiudica il diritto alla bigenitorialità. Tribunale di Sassari, Ordinanza 20 luglio 2022

Per connessione al tema vedi anche Tribunale di Sassari, Ordinanza 20 gennaio 2025

Venerdì, 14 Febbraio 2025
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Circolazione e residenza | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Sassari
Tribunale di Sassari, Est. Guadalupi, ord. 20.07.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di affidamento dei figli minori e quindi anche di collocazione degli stessi, il Giudice deve formulare un giudizio prognostico circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. Tali principi, validi sia in tema di separazione che di divorzio, implicano che la collocazione prevalente dei figli presso l’uno o l’altro genitore non deve essere considerata come sintomo di una svalutazione del ruolo genitoriale del genitore non collocatario, ma presiede esclusivamente a criteri di praticità e ad una organizzazione di vita adeguata alle esigenze dei figli, nell’interesse primario di questi ultimi.

 

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.

Collocazione minori - Trasferimento – Bigenitorialità

 

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Sassari ritiene di accogliere la domanda di una madre che, nella qualità di genitore collocatario, chiede di essere autorizzata al trasferimento delle figlie minori all’estero senza il consenso del padre. 

Il Tribunale giustifica tale decisione invocando il “giusto bilanciamento” tra i principi dell’affidamento condiviso - che può essere attuato sebbene i genitori risiedano a distanza l’uno dall’altro, nel prioritario interesse dei figli alla bigenitorialità - e del diritto costituzionalmente riconosciuto a chiunque di stabilire la propria residenza in qualunque parte del territorio nazionale o all’estero.

Adduce poi una serie di ragioni a fondamento di detto convincimento:

- l’assetto della famiglia, sempre caratterizzato, anche in costanza di matrimonio, da rapporti a distanza tra padre e figlie;

- l’incremento del benessere psicofisico della madre e delle bambine.

Nell’obiettivo primario di garantire il diritto delle bambine alla bi-genitorialità, gli incontri padre/figlie vengono modulati prolungando la permanenza delle figlie presso il padre nel periodo estivo, nonché nelle altre occasioni di chiusura della scuola.

editor: Fossati Cesare