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Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non ha carattere incondizionato - Trib. Minorenni di Venezia, Decr. 6 dicembre 2024, n. 4279


Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento

Mercoledì, 29 Gennaio 2025
Giurisprudenza | Merito | Affidamento dei figli | Minori Sezione Ondif di Venezia
Trib. Minorenni di Venezia, Decr. 6 dicembre 2024, n. 4279; Est. Dott.ssa Valeria Zancan per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I giudici minorili nel respingere la domanda degli ascendenti paterni che chiedevano di frequentare il nipote hanno motivato la propria decisione avendo riguardo all’esclusivo interesse dello stesso a realizzare un progetto educativo e formativo che assicuri un sano ed equilibrato sviluppo della sua personalità. In questo ambito può trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sua sfera relazionale ed affettiva; nel caso di specie, tuttavia, i nonni hanno rifiutato di incontrare il minore con visite protette come suggerito dagli operatori sociosanitari. In assenza di tale doverosa collaborazione non è sufficiente che il minore sia disponibile a conoscere e frequentare i suoi ascendenti, ma sono gli ascendenti che, ai sensi dell’art. ex art. 317-bis c.c., devono prestarsi a collaborare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del minore.


Minori - Affidamento dei minori – Separazione dei coniugi - Rapporti con gli ascendenti; Rif. Leg. Art. 317-bis c.c.

editor: Ferrandi Francesca