inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Per le questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire l'esercizio separato della responsabilità genitoriale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2024 n. 31571

Lunedì, 9 Dicembre 2024
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 9 dicembre 2024 n. 31571 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Se viene attribuito al padre il potere di assumere le decisioni in ordine all'ordinaria amministrazione, non vi è violazione dell'art. 337 quater, co.3, c.c., che al riguardo conferisce al giudice, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, il potere di stabilire l'esercizio separato della responsabilità genitoriale.

Nel caso concreto, l'aver conferito al genitore collocatario il potere di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione, in accoglimento di un'istanza del padre del minore, è stato ritenuto misura conforme al miglior interesse del minore, come provvedimento relativo alla mera attuazione delle decisioni di indirizzo, che sono adottate da entrambi i genitori.

Affidamento condiviso – Decisioni di ordinaria amministrazione – Interesse del minore - Rif. Leg. artt. 337-ter e 337-quater cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria