È azionabile con procedimento monitorio l’accordo di accollo del mutuo concluso in sede di separazione. Tribunale di Grosseto, sent. 15 ottobre 2024
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La distinzione delle diverse tipologie di accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale – ossia pattuizioni aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo) e quelle aventi mera occasione nella separazione (finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate) - assume un rilievo fondamentale, poiché solo le pattuizioni che sono state adottate semplicemente "in occasione" della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato e non seguono la sorte di tutte le condizioni di separazione che, con riguardo ai rapporti tra coniugi, possono essere revocate e modificate ai sensi dell'art. art. 473-bis.29 c.p.c. e sono superate dalla nuova regolamentazione che segue al divorzio.
Rif. Leg. Artt. 1322, 1362 e ss.
Accordi di separazione – Clausole essenziali ed occasionali – Donazione diretta - Nullità – Assenza spirito di liberalità
Chiamato a pronunciarsi sull’opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo emesso in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dall’ingiunto in sede di separazione consensuale, il Tribunale richiama la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali, trattandosi, in quest'ultimo caso, di negozio che non ha causa nella separazione personale dei coniugi, ma semplicemente "occasionato" dalla separazione medesima (Cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007).
Si precisa che tali negozi, individuati dal giudice di merito in virtù dei criteri fissati dagli artt. 1362 e ss., non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c., ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c.
L’accordo di accollo delle rate del mutuo oggetto di causa non rientra, secondo il Tribunale, nel contenuto essenziale delle condizioni di separazione - in quanto non destinato ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione - ma è riconducibile al contenuto accessorio delle stesse, costituendo espressione di libera autonomia contrattuale e non suscettibile di modifica in sede di divorzio.
Non può essere accolta l’eccezione di nullità della pattuizione, quale donazione diretta stipulata in violazione delle formalità prescritte dall'art. 782 c.c. e dell'art. 47 della Legge notarile, in quanto difetta la tempestiva e rituale prova della ricorrenza del presupposto dello spirito di liberalità.
L'opposizione viene, pertanto, respinta.
editor: Fossati Cesare
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