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Nessuna responsabilità professionale per l’avvocato il cui inadempimento non pregiudica il diritto alla genitorialità dell’assistito. Tribunale di Perugia, sent. 24 ottobre 2024

Venerdì, 8 Novembre 2024
Giurisprudenza | Responsabilità | Avvocato | Merito
Tribunale di Perugia, sent. 24.10.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo piuttosto verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se sia stato effettivamente cagionato un danno e, infine se, nell’ipotesi in cui questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone.

 

Rif. Leg. Artt. 1176, 1704, c.c.

 

 

Responsabilità professionale – Mandato professionale – Inadempimento – Danno – Nesso di causalità – Diritto alla genitorialità – Conflittualità genitoriale – Richiesta risarcimento danni

 

Il Tribunale di Perugia respinge, in quanto destituita di fondamento, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata nei confronti dell'avvocato all'interno del procedimento introdotto da quest'ultimo per il pagamento dei propri compensi professionali.

Lamenta il convenuto che nel procedimento di divorzio il difensore abbia comunicato con grave ritardo, e solo su sua sollecitazione, l'emissione e il relativo contenuto dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal Presidente del Tribunale che disciplinavano in maniera precisa e puntuale i tempi di frequentazione del padre nei confronti del figlio, con conseguente grave danno nell’esercizio dei suoi diritti genitoriali e con incidenza negativa nel rapporto parentale, circostanze queste in ragione delle quali ha revocato l'incarico fiduciario, riservandosi già allora di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale, precisato che l’obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi e non di risultato, si riporta alla giurisprudenza di legittimità la quale sancisce che la responsabilità del professionista intanto è ravvisabile in quanto sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva o omissiva, e il risultato derivatone (cfr. per tutte Cass. 2638/2013; 3355/14).

Nella fattispecie, non vi è dubbio che sia stata accertata la negligenza della condotta del legale nel contesto del procedimento introdotto dalla domanda principale e che quello stesso accertamento, che si pone a fondamento della domanda risarcitoria svolta nel procedimento stralciato sulla riconvenzionale, sia ormai coperto dal giudicato.

Tuttavia, difetta la prova che la mancata frequentazione del minore sia riconducibile all'errore del legale apparendo, piuttosto, inserirsi nel clima di estrema conflittualità descritto nella relazione del C.T.U. nominato nel procedimento di separazione e divorzio, dal momento che, in attesa del provvedimento presidenziale, ben avrebbe potuto il convenuto esercitare il proprio diritto di visita sulla scorta delle condizioni di separazione che gli attribuivano possibilità anche più ampie di quelle che il provvedimento presidenziale andava a riconoscere.

editor: Fossati Cesare