Il coniuge separato non proprietario non ha titolo per detenere la casa familiare. Tribunale di Padova, Decreto 12 ottobre 2024
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Qualora nel giudizio di separazione, per effetto dei provvedimenti temporanei e urgenti che nulla dispongono in ordine all’assegnazione della casa coniugale, venga meno l'obbligo di convivenza tra le parti, il coniuge non proprietario non vanta più alcun titolo per continuare a godere del bene di uso comune e l’eventuale detenzione dallo stesso instaurata, dopo la separazione, assume i caratteri di una detenzione sine titulo, circostanza questa che esclude, di conseguenza, la legittimazione del medesimo coniuge ad agire ai sensi dell’art. 1168 c.c., in quanto né possessore nè detentore qualificato.
Per contro, venuta meno la convivenza ex matrimonio, l’eventuale detenzione instaurata, dopo la separazione, dal coniuge non titolare è idonea a legittimare il coniuge titolare ad esperire vittoriosamente un’azione di spoglio.
Conforme Tribunale di Trani, 23.2.2008
Rif. Leg. Artt. 1168, 1170 c.c.; Art. 703 c.p.c.
Cessazione della convivenza ex matrimonio – Detenzione della casa coniugale sine titulo – Azione di spoglio
Nanti il Tribunale di Padova viene instaurata un’azione possessoria per la reintegra nel possesso dell’immobile già adibito a casa coniugale, ma non assegnato in sede separativa, da parte della ricorrente, che intende continuare a godere del bene senza alcun titolo di proprietà, nonostante l’intimazione al rilascio da parte del resistente, unico proprietario, il quale, in difetto di fattivo riscontro da parte della moglie, cambiava la serratura.
Sostiene il Tribunale adito che, in caso di separazione tra coniugi, quello non titolare di alcun diritto sull’immobile di proprietà esclusiva del partner e già destinato a casa familiare non può più utilizzare e godere dell'immobile (e degli altri beni) di quest'ultimo, essendo venuta meno la convivenza ex matrimonio.
Nella fattispecie, a decorrere dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori, la ricorrente non ha più avuto titolo per godere della casa coniugale, essendo venuta meno la detenzione qualificata che derivava dall’obbligo di coabitazione con il resistente, proprietario esclusivo, ed è pertanto carente di legittimazione attiva all’azione promossa.
L’accoglimento dell’eccezione preliminare assorbe ogni valutazione nel merito della controversia, compresi i fatti sopravvenuti posti a fondamento della cessazione della materia del contendere.
*Si ringrazia la collega Avv. Silvia Fante, associata Ondif sez. Padova, per la segnalazione del provvedimento
editor: Fossati Cesare
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