Praticabile la rotazione dei genitori nella casa delle figlie. Tribunale di Udine, 7 settembre 2024
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Si all’assegnazione della casa familiare ai figli minori con onere di rotazione dei genitori, a seguito della vendita dell’immobile in comproprietà tra coniugi a terzi, tra la prima udienza di comparizione ed i provvedimenti provvisori.
Si all’assegno di mantenimento a favore della moglie per la specificità dell’attività lavorativa del marito - con frequenti missioni di servizio fuori casa - che fa presumere un minor reddito della moglie, anche a causa dell’accudimento dei figli.
Tribunale di Udine ordinanza giudice relatore del 07 settembre 2024
Rif. Leg. Artt 473 bis 22 c.p.c., 156 c.c., 337 ter c.c. 473 bis 25 c.p.c.
Separazione e divorzio – Provvedimenti temporanei e urgenti
Considerato che i coniugi hanno concordato di mettere in vendita la casa familiare ed è già stata fissata – medio tempore - la data dell’atto notarile tra la prima udienza di comparizione ed i provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 473 bis 22 c.p.c., il giudice del Tribunale di Udine assegna la casa familiare ai minori con onere di rotazione dei genitori nella frequentazione dell’immobile stesso; secondo un calendario disposto dal giudice che applica tuttavia le condizioni contenute nel piano genitoriale dell’attore
Ne consegue il collocamento paritario dei minori, sulla base del piano genitoriale attoreo, con riserva di verifica successiva, anche mediante audizione dei minori o CTU psicologica; ciò al fine di verificare situazioni di disagio determinate agli stessi a causa del trasferimento dalla casa familiare a due distinte unità abitative.
Dal punto di vista economico, a fronte di una disparità reddituale fra i coniugi, viene determinato un contributo al mantenimento della moglie pari ad euro 400,00.
La decisione del giudice si basa sì su una disparità reddituale di 1 a 3, ma nel contempo collegata alla specificità dell’attività lavorativa del marito (spesso impegnato fuori regione per missioni di servizio), assenza che fa presumere che ciò abbia determinato un minor reddito della moglie a causa di un suo maggior impegno per accudire i figli, e sempre con il consenso del coniuge.
Il giudice auspica tuttavia una futura stabilizzazione lavorativa della moglie.
Viene invece mantenuto il mantenimento diretto dei minori – che segue al collocamento paritario – condivisione al 50% dell’assegno unico universale, nonché delle spese straordinarie.
Da ultimo giova osservare come tutte le istanze istruttorie articolate da entrambe parti siano state considerate inammissibili in quanto generiche e valutative e comunque irrilevanti; con ciò di fatto negando la possibilità di accertamento della richiesta di addebito reciproca. Viene altresì considerato utile il solo monitoraggio del regime provvisorio – senza tuttavia alcuna indicazione su chi dovrebbe effettuare tale verifica; riservandosi il giudice l’audizione dei minori ed un eventuale CTU psicologica.
*Si ringrazia l'Avv. Emanuela Comand, presidente Ondif sezione di Udine, per la segnalazione del provvedimento e la nota
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