Il tradimento e la condotta trascurante del coniuge e dei figli giustifica l’addebito della separazione. Corte d’Appello di Genova, Sent. 3 ottobre 2024
la sentenza di primo grado del Tribunale di Savona del 29 luglio 2023 è leggibile qui
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L’impegno sul lavoro del padre, spesso costretto a trasferte per mantenere la famiglia, in circostanze di particolare delicatezza come la grave malattia di uno dei figli, successivamente deceduto, non costituisce violazione dei doveri coniugali tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione che invece va posta a carico della moglie, essendo non oggetto di contestazione il fatto che durante i giorni di ricovero in ospedale del figlio, la stessa abbia tradito il marito e dopo la morte del primogenito abbia lasciato la casa coniugale per raggiungere l’amante in altra regione, collocando i due figli minori in comunità.
Rif. Leg. Artt. 151, 333, 337-ter c.c.
Addebito della separazione - Affidamento ai Servizi Sociali – Collocamento dei minori – Contributo al mantenimento del coniuge e dei figli
La Corte d’Appello di Genova riforma parzialmente la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’addebito della separazione alle parti (come reciprocamente richiesto dalle stesse) considerando provata la condotta fedifraga della moglie, con devastanti effetti dal punto di vista psicologico sul marito, già provato dal lutto per la morte del figlio.
La scoperta del tradimento della moglie, l’abbandono del tetto coniugale da parte di quest’ultima e la sottrazione dei due figli integrano una condotta altamente lesiva della dignità e della sensibilità del marito che giustifica l’addebito. L’autocontrollo del ricorrente che non ha cercato di opporsi in modo violento all’allontanamento viene apprezzato come segno di adesione a modalità corrette di comportamento e non come una indifferente acquiescenza.
L’accoglimento dell’appello principale in punto addebito fa venire meno il diritto della coniuge all’assegno di separazione, sul quale in ogni caso si potrebbe dubitare in considerazione delle disponibilità economiche di parte appellata.
Nonostante il desiderio espresso dal figlio, la Corte ritiene non consigliabile l’immediato rientro del minore presso la casa paterna e ciò in considerazione delle esigenze lavorative del genitore e della tenera età del figlio. Ai Servizi Sociali viene demandato il compito di monitorare le possibilità che ciò avvenga al raggiungimento dei quindici anni di età del figlio e pertanto di aumentare da subito i giorni di permanenza del minore presso il padre. Invariate le modalità di frequentazione con la madre.
*Si ringrazia l'avv. Giuseppe Piccardo, presidente Ondif sezione di Savona per la segnalazione
editor: Fossati Cesare
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