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Separazione personale e provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. - Tribunale di Verona, Ord., 6 settembre 2024


Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento

Lunedì, 30 Settembre 2024
Giurisprudenza | Merito | Separazione dei coniugi Sezione Ondif di Verona
Tribunale di Verona, Ord. 6 settembre 2024; Est. Dott.ssa A. Guerra per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il tribunale scaligero ha respinto un ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da una società, proprietaria di un immobile assegnato ad un ex coniuge divorziato con prole ex art. 337 c.p.c., e di cui l’ex marito era amministratore, con il quale deduceva l’impossibilità per l’agente immobiliare incaricato dalla società di accedere all’immobile per le operazioni di vendita.
L’autorità giudiziaria, premesso che l’incarico dell’agenzia immobiliare era di durata annuale, ha escluso il fumus boni iuris, ossia l'illegittimità della condotta della resistente posta la sua disponibilità a consentire l’accesso, atteso che non rispondere al telefono non è di per sé indicativo di un rifiuto mancando una formale richiesta da parte della società proprietaria in tal senso. Anche sotto il profilo del periculum in mora si è osservato che non essendo stati prodotti i bilanci societari, ma solo due piani di rientro e un precetto, non fosse ravvisabile un imminente pericolo per la sopravvivenza della s.p.a., unico danno non risarcibile per equivalente. Con riguardo, invece, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'agente immobiliare (rimborso spese) per l'ipotesi in cui non sia consentito l'accesso, si è ritenuto trattarsi di un danno risarcibile e facilmente liquidabile, dovendosi quindi escludere l'irreparabilità del pregiudizio.


Separazione dei coniugi – Provvedimenti d’urgenza – Presupposti; Rif. Leg. Art. 700 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca