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Il curatore sostanziale del minore, una risorsa per i casi di rifiuto del minore ad incontrare il genitore per condotta malevola dell’altro, di Cesare Fossati

Fossati. Il curatore sostanziale del minore Fossati. Il curatore sostanziale del minore

Nell’ambito della tutela delle relazioni familiari, è diffusa l’insoddisfazione circa il mancato adeguamento dei comportamenti dei soggetti implicati, in specie gli adulti (i genitori), alle prescrizioni date dall’autorità giudiziaria.

Quello dell’attuazione dei provvedimenti in siffatta materia è l’ambito notoriamente più complicato.

Non è un caso che il legislatore della riforma del processo per le persone, i minori e le famiglie (cd. Cartabia) abbia introdotto diverse nuove disposizioni e nuove figure per sopperire ai limiti da più parti denunciati del sistema.

Le prassi invalse negli anni scorsi, soprattutto presso i tribunali per i minorenni, contemplano ampi incarichi devoluti ai servizi del territorio, sia i servizi sociali, sia quelli sanitari.

Tali prassi sono state progressivamente traslate e fatte proprie anche dai tribunali ordinari.

A fronte di situazioni di impasse nella gestione della genitorialità, ovvero di situazioni connotate da elevata conflittualità fra i genitori, uno dei rimedi adottati con maggiore frequenza prevede l’affidamento dei minori all’ente territoriale, vale a dire al Comune o, meglio, ai servizi sociali del Comune di residenza dei minori.

Alcune delle distorsioni del sistema sono state affrontate dal legislatore con l’introduzione dell’art. 5-bis della Legge sulle adozioni, la 184 del 1983, che prevede una dettagliata serie di prescrizioni alle quali è tenuto il giudice del procedimento allorché intende incaricare i servizi territoriali.

Non è più possibile dar luogo, secondo prassi invalse, ad affidamenti senza limite di durata (cd. sine die); così come ad incarichi senza specificazione dei compiti assegnati agli operatori, che devono essere dettagliati; così come è necessario perimetrare l’ambito della responsabilità genitoriale che resta in capo ai genitori, rispetto all’esercizio di poteri che possono essere attribuiti sia ai servizi, sia ad un curatore nominato per il minore.


continua

editor: Fossati Cesare