Revenge porn: il consenso della vittima non riguarda anche la divulgazione - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 15 maggio 2024, n. 19201
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Quello che caratterizza la condotta illecita della fattispecie di cui 612-ter c.p., rubricato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso), è che la persona offesa, della quale viene violata la sfera più intima che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice, non abbia prestato consenso alla divulgazione delle proprie immagini sessuali a soggetti differenti da quelli con i quali abbia realizzato le immagini o il video a contenuto sessualmente esplicito. In altri termini, non assume alcuna rilevanza, ai fini della configurabilità del delitto, la circostanza che la vittima abbia prestato il suo consenso a farsi ritrarre o riprendere nel video oggetto di successiva divulgazione, purché il consenso, beninteso, non riguardi anche detta divulgazione.
Revenge porn – Rilevanza del consenso – Divulgazione delle immagini - Configurazione del reato; Rif. Leg. Art. 612-ter c.p.
autore: Ferrandi Francesca
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