L’adozione mite, rimedio efficace per tutelare il minore. Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, Decreto 26 marzo 2024
Sebbene i genitori biologici, da sempre legati affettivamente al figlio, abbiano riportato miglioramenti nella loro condizione personale e familiare, mostrano tuttora criticità nella relazione con il figlio e il giudice è chiamato a tener conto non solo della figura genitoriale ma dello stato psicologico ed evolutivo del minore, della sua evoluzione, del permanere di problematiche non superate e di eventuali rischi di regressione o peggioramenti.
Non può darsi luogo alla richiesta reintegrazione della responsabilità genitoriale non essendovi stato un provvedimento limitativo o ablativo.
Il minore, pur nutrendo affetto nei confronti dei genitori biologici, riconosce solo i genitori affidatari come punto di riferimento sicuro per lui.
Dal momento che l'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato "sine die", poiché si tratta di una misura per natura temporanea, il rimedio più efficace è costituito dall’adozione mite, la quale tuttavia presuppone un’autonoma domanda degli affidatari al Tribunale per i Minorenni competente non potendo il Tribunale di questo giudizio pronunciarsi, anche perché l’adozione mite richiede apposita e specifica istruttoria, diversa anche da quella prevista per l’adozione legittimante.
Rif. Leg.: Art. 332 c.c. - artt.44 e ss. L.n.184/1983
Responsabilità genitoriale – reintegrazione – affidamento extrafamiliare – Affidamento ai Servizi Sociali – Prescrizioni ai genitori
Cfr. Cass. I Sez., Ord. 29.09.2022 n. 28371
editor: Fossati Cesare
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