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Condannato in stato di interdizione legale. La competenza del giudice tutelare si stabilisce secondo l’ultima residenza anagrafica - Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 maggio 2024 n. 13916

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 maggio 2024 n. 13916 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale - da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c. - si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta.


Tutela - Competenza per territorio - Gestioni tutelari e patrimoniali condannato in stato di interdizione legale - Competenza del giudice tutelare - Individuazione - Ultima residenza anagrafica anteriore allo stato detentivo – Rif. Leg. artt. 43, 342 e 424 cod. civ.; artt. 19 e 32 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria