La S.C. in tema di prova della filiazione - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 14 marzo 2024, n. 6820
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L'art. 237 c.c., rubricato "fatti costitutivi del possesso di stato", è collocato nel capo dedicato alle prove della filiazione (l'aggettivo "legittima" è stato cancellato dal d.gs. n. 154/2013, con l'intento di unificare la disciplina delle prove della filiazione) e rappresenta, insieme all'art. 236 c.c., rubricato "atto di nascita e possesso di fatto" la norma più significativa in materia di possesso di stato. L'art. 236 dispone al primo comma che la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e al secondo comma che, in mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello stato di figlio, così come specificato al successivo art. 237, articolo che, a sua volta, ci dice che il possesso di stato risulta da una serie di fatti - dei quali il secondo comma indica gli indispensabili - "che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere". I fatti costitutivi del possesso di stato bastano, in mancanza dell'atto di nascita, a provare la filiazione.
Filiazione – Prova – Atto di nascita – Registri di stato civile; Rif. Leg. Artt. 237, 294 e 297 c.c.
Filiazione – Prova – Atto di nascita – Registri di stato civile; Rif. Leg. Artt. 237, 294 e 297 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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