PMA. No all’indicazione del genitore intenzionale nell’atto di nascita - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 20 febbraio 2024, n. 4448
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L'unico strumento utilizzabile, ai fini della contestazione della legittimità della annotazione sull'atto di nascita operata dall'Ufficiale di stato civile, dev'essere individuato nel procedimento di rettificazione, la cui funzione, collegata a quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile ed alla natura dichiarativa propria delle annotazioni in essi contenute, aventi l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c., ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono, esclude peraltro l'idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico di filiazione.
Filiazione - Procreazione medicalmente assistita - Azione di contestazione della legittimità Stato civile; Rif. Leg. Artt. 95 e 96 del D.P.R. n. 396/2000 e art. 451 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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