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Le allegazioni non sono sufficienti a fondare un ordine di protezione, ma cautelativamente Ctu e affido ai servizi. Tribunale di Roma, decreto 27 febbraio 2024

Tribunale di Roma, Est. Moretti, decreto 27.02.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le sommarie informazioni rese de relato in procedimento penale per maltrattamenti non sono elemento sufficiente a suffragare la domanda di ordine di protezione, ma impongono di disporre l’affido della minore ai servizi, incontri in modalità protetta e a disporre una consulenza tecnica.

 

 

Ordini di protezione – allegazioni – presupposti – insussistenza - Provvedimento provvisorio – incontri protetti – affido ai servizi - ctu

Rif. Leg.: artt. 473-bis.71 cpc

 

Per il giudice romano non sarebbero attendibili le informazioni testimoniali rilasciate da un’amica della ricorrente che non ha assistito ai fatti, ma li ha appresi dalla vittima stessa.

Sarebbe inoltre incoerente il comportamento dell’informatrice, che dopo aver soccorso la donna si è resa irreperibile.

Le allegazioni della ricorrente in merito alle aggressioni subite sin dall’inizio della relazione si pongono in radicale in contrasto con le espressioni emergenti dalle lettere dalla stessa indirizzate all’ex compagno all’indomani della nascita della bambina, il cui tenore è incompatibile con una condizione di soggezione psicologica.

Ad ogni buon conto il giudice in via provvisoria e cautelativa dispone l’affido della minore ai servizi sociali affinché possano consentire al padre incontri con la figlia in modalità protetta, nonché consulenza tecnica anche per l’accertamento dell’eventuale trauma che possa aver subito la minore- in relazione ai fatti di violenza ai quali possa aver assistito.

 

editor: Fossati Cesare