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Lesioni nei confronti della moglie e accertamento dell’illecito aquiliano del giudice penale - Corte d'Appello Roma, Sez. IV, sent. 17 gennaio 2024 n. 151

Venerdì, 8 Marzo 2024
Giurisprudenza | Diritto penale della famiglia | Merito | Violenza - Ordini di protezione Sezione Ondif di Roma
Corte d'Appello Roma, Sez. IV, sentenza 17 gennaio 2024 n. 151 – Pres. Acerra, Cons. Rel. Benedetti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La pronuncia del giudice dell'impugnazione penale che, dichiarata l'estinzione del reato, accerta la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile e la conseguente responsabilità ex art. 578 cod. proc. pen. non determina alcuna lesione della presunzione di innocenza: nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato, ma deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano.
Il giudice dell’impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto.
 

Diritto penale della famiglia – Lesioni nei confronti della moglie - Estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione – Accertamento dell’illecito aquiliano - Rif. Leg. art. 2043; artt. 582 e 583 cod. pen.; artt. 605 e 578 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria