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Pagamento diretto del terzo ed azione del beneficiario di un assegno di mantenimento - Trib. di Bologna, decreto 12 luglio 2023

Giovedì, 29 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Merito | Processo civile Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Bologna, decreto 12 luglio 2023 - Presidente Migliori, Relatore D’Addabbo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’art. 473-bis.37 (Pagamento diretto del terzo) permette al beneficiario di agire direttamente nei confronti del terzo debitore del coniuge/genitore obbligato, nel caso di suo perdurante inadempimento, chiedendo la distrazione delle somme a suo vantaggio, attraverso la notifica del provvedimento contenente la previsione dell’assegno.
La norma, pertanto, consente al creditore, beneficiario di un assegno di mantenimento disposto a vantaggio di sè stesso o della prole, scaduti i trenta giorni senza che l’obbligato abbia provveduto ad adempiere, di agire direttamente notificando il provvedimento contenente il beneficio al terzo, che potrà essere il suo datore di lavoro o l’ente erogatore della pensione.

Processo civile - Pagamento diretto del terzo – Rif. Leg. artt. 140 e 473-bis.37 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria