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Nomina dell’AdS immotivata per il beneficiario capace, ma escluso dalla gestione della sua società - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2024 n. 3751

Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2024 n. 3751- Pres. Genovese, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si sia limitata la sfera di autodeterminazione del soggetto e della misura di tali limitazioni.
Il provvedimento non rispondente a tali principi deve essere cassato, laddove pur dando atto che la persona è stata ritenuta capace di gestire il proprio patrimonio personale, anche per gli atti di straordinaria amministrazione, non spiega per quale ragione si esclude la capacità di gestire le partecipazioni societarie che fanno parte pur sempre del patrimonio personale del soggetto e di esercitare il diritto di voto in assemblea; né la Corte distrettuale si sofferma sulla possibile adozione di strumenti alternativi, compatibili con la volontà espressa da un beneficiario, che viene però ritenuto sufficientemente lucido e consapevole per adottare ogni altra decisione riguardante il proprio patrimonio, e ciononostante totalmente escluso dalla gestione dei suoi interessi nella società.
 
Amministrazione di sostegno – Interdizione – Inabilitazione – Reclamo del provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno - Rif. Leg. artt. 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, codice civile; artt. 2, 3, 13, 24, 111, 117 Cost., art. 8 CEDU e art. 1, primo prot. CEDU  

editor: Cianciolo Valeria