Successione. Giudizio di divisione e prova della titolarità dei beni - Tribunale Lamezia Terme, sent. 21 settembre 2023, n. 759
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L'omessa rituale (tempestiva) produzione dei titoli di proprietà e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio, ovvero di relazione notarile sostitutiva indispensabile per verificare la sussistenza di condizioni dell'azione, rende inammissibile in radice la domanda di dichiarazione dello scioglimento della massa ereditaria così come anche della comunione ordinaria. Infatti, il giudizio di divisione importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione. In difetto di prova completa della titolarità dei beni la domanda di divisione deve ritenersi inammissibile. In una situazione di manifesta carenza allegatoria e probatoria nessuna CTU può essere ammessa se non in senso esplorativo.
Successione – Giudizio di divisione e prova della titolarità dei beni – Rif. Leg. artt. 557, 724, 784, 950 e 1113 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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