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Collazione, accertamento della donazione indiretta e termini di decadenza - Tribunale Padova, Sez. I, sent. 12 settembre 2023, n. 1730

Martedì, 6 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Successioni | Merito Sezione Ondif di Padova
Tribunale Padova, Sez. I, sentenza 12 settembre 2023, n. 1730 – Presidente Bitozzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il trasferimento di denaro, titoli o strumenti finanziari eseguito con l'intenzione di beneficiare il destinatario, ma senza osservare le forme previste dalla legge, è nullo, e chiunque ne abbia interesse (come gli eredi del donante) può farne risultare la nullità e far sì che il relativo valore rientri nel patrimonio del donante. Quindi, anche la cosiddetta "cointestazione" di un conto titoli, (che non è altro che un trasferimento di denaro, nel nostro caso in esame avvenuto mediante la provvista della sola madre e fatto confluire nel conto cointestato tra la prima e la figlia, che la de cuius utilizzava per l'acquisto dei titoli parimenti cointestati), se eseguito a scopo di liberalità, rappresenta una donazione diretta al cointestatario per la metà del valore.
La domanda di collazione non è soggetta ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati debbono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione della domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida; la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando un ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda.

 

Successione – Collazione - Accertamento della donazione indiretta  - Termini di decadenza – Rif. Leg.  artt. 556 e 741; art.167 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria