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Negato il provvedimento di allontanamento urgente dalla casa materna se non sussiste pregiudizio per la minore. Tribunale per i Minorenni di Genova, Decreto 23 gennaio 2024

Mercoledì, 24 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Procedimento civile minorile | Minori | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale per i Minorenni di Genova, Est. Guerrieri, decreto 23.01.2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
TM Ge 23.01.2024 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Va rigettata l'istanza del padre di emissione di un provvedimento urgente di allontanamento della figlia dalla residenza materna con collocazione prevalente presso di lui, qualora, nonostante le frequenti liti madre - figlia, in base alle emergenze processuali, non si ravvisi una situazione di pregiudizio della minore, quanto piuttosto una condizione di difficoltà della stessa nella delicata fase adolescenziale e di disagio per la conflittualità tra i genitori.

Condotta genitoriale pregiudizievole - Affidamento (super)esclusivo - Provvedimenti indifferibili - Allontanamento della minore dalla casa materna - Conflittualità tra i genitori - Conflittualità tra madre e figlia

Rif. Leg.: Artt. 330,333,337quater,38disp.att. c.c.; Artt. 473bis.15, 473bis.22 c.p.c.

Il Giudice Delegato, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 473bis.22, ultimo comma, c.p.c. respinge la richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili, avanzata, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., da parte del padre, chiamato dalla figlia ad intervenire più volte in occasione dei litigi e di momenti di tensione tra madre e figlia, in conseguenza dei quali quest'ultima si era rivolta al genitore chiedendo di poter andare a vivere con lui in altra regione. 

Preso atto della Relazione del Servizio Sociale nella quale risulta che la minore, da ultimo, abbia espresso la volontà di rimanere con la madre, nonchè della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale di Genova nel procedimento in cui la madre era indagata per maltrattamenti e lesioni, interpretando la relazione disfunzionale madre - figlia e le condotte anche aggressive di quest'ultima come espressione di una sofferenza imputabile all'età adolescenziale e alla difficoltà della minore di accettare la separazione dei genitori, il Giudice adito, non accolte le istanze istruttorie avanzate dal padre in quanto ritenute superflue, sulla sola base degli atti ritiene non sussistente alcun pregiudizio della minore, rigettando l'istanza paterna e disponendo che la causa venga trattenuta in decisione per riferire al Collegio.

editor: Fossati Cesare