Procedimento de responsabilitate: la rinuncia agli atti del processo depositata prima della scadenza del termine per la costituzione degli appellati estingue il giudizio. Corte d'Appello di Roma, sent. 20 marzo 2026
Premesso che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta si sia costituita e abbia interesse alla prosecuzione del processo, nel giudizio di gravame avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma che ha dichiarato la limitazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori e l’affidamento del minore al Servizio Sociale competente per territorio, la rinunzia agli atti del processo sottoscritta dall’ appellante e dai difensori e depositata prima della scadenza del termine per la costituzione degli appellati ex art. 473-bis.32 c.p.c. non rende necessaria alcuna accettazione da parte di questi ultimi.
Per l’effetto il processo va dichiarato estinto. In ragione di ciò nulla sulle spese.
Rif. Leg. Artt. 306, 473-bis.32 c.p.c.
Richiesta di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale – Rinuncia agli atti del processo – Costituzione in giudizio degli appellati – Estinzione del processo
editor: Fossati Cesare
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