Testamento ed indegnità a succedere - Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 6 settembre 2023 n. 811
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
L'indegnità a succedere "sanziona" l'erede responsabile di una o più delle gravi condotte (tassative) di cui all'art. 463, cod. civ., tra le quali la soppressione, o l'aver celato o alterato il testamento del de cuius, o l'aver formato un testamento falso o averne fatto scientemente uso.
La legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria, e quindi tutti i soggetti successibili per diritto di rappresentazione e coloro che hanno titolo di subentro in caso di rinuncia di dette successibili all'eredità.
Successione – Indegnità a succedere – Casi di indegnità a succedere - Testamento olografo – Uso di testamento - Rif. Leg. art. 463 cod. civ.
autore: Cianciolo Valeria
Lunedì, 29 Aprile 2024
Successioni. Aderire alla domanda di divisione è accettazione tacita dell'eredità - Cass. ... |
Lunedì, 29 Aprile 2024
Divisione ereditaria. Gli interessi legali sul conguaglio in denaro decorrono dalla domanda ... |
Martedì, 9 Aprile 2024
Le caratteristiche dell’azione di petizione ereditaria - Cass. Civ., Sez. II, Ord., ... |
Mercoledì, 3 Aprile 2024
Successione. La transazione divisoria non è suscettibile di rescissione - Tribunale di ... |