Nullità del contratto di vitalizio alimentare - Corte d'Appello Lecce, Sez. II, sent. 21 giugno 2023 n. 537
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Il contratto di vitalizio alimentare è nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.
Spetta al giudice valutare la sussistenza dell'alea sulla base di una comparazione effettiva delle prestazioni, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato.
Successioni – Vitalizio alimentare – Mancanza di alea - Nullità – Rif. Leg. artt. 1322, 1872 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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