La valutazione sull'una tantum in negoziazione assistita è di stretta competenza degli avvocati. Tribunale di Ferrara, 28 novembre 2023
Rigetta la valutazione effettuata dal PM stessa sede il 26 ottobre 2023, pubblicato qui
Nell'ambito di un procedimento di negoziazione assistita ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, è perfettamente ammissibile e anzi compete proprio agli avvocati la valutazione di equità della soluzione una tantum quanto all'assegno divorzile.
Il PM aveva sollevato l'obiezione per cui non sarebbe stato chiarito come la signora, non avendo alcun reddito, troverà sostentamento, una volta esaurita la somma pattuita.
Il potere di veto dalla legge attribuito al PM è limitato alla valutazione dell'interesse dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, ovvero incapaci o portatori di handicap.
In mancanza di figli il controllo del PM è limitato a mere irregolarità e non può estendersi ad un controllo sul merito delle scelte effettuate.
negoziazione assistita - riforma - una tantum
Rif. Leg.: comma 3-bis art. 6 d.l. 12 settembre 2014, n. 132
editor: Fossati Cesare
Martedì, 17 Giugno 2025
Escluso dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato chi occulta il ... |
Martedì, 10 Giugno 2025
La mutatio libelli contenuta nella comparsa conclusionale di replica è inammissibile in ... |
Venerdì, 23 Maggio 2025
Le conseguenze dell’errata dichiarazione del difensore in merito al C.U. - Cass. ... |
Martedì, 29 Aprile 2025
In assenza di un conflitto di interessi tra i genitori e la ... |