Provvedimenti anticipati fatto salvo il contraddittorio. Tribunale Ancona – Giudice Dott. Valerio Guidarelli, 21 novembre 2023
L’art. 473 bis.15 c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora sia ravvisabile un possibile pregiudizio imminente e irreparabile non causato dalla convocazione delle parti, il Giudice prima di adottare i provvedimenti indifferibili può fissare un’apposita udienza nel contraddittorio tra le parti.
Questa interpretazione consente di garantire una tempestiva risposta giudiziaria in quei casi in cui da un lato non sussistono i presupposti per derogare al contraddittorio, ma allo stesso tempo sarebbe inopportuno se non dannoso attendere l’esito della prima udienza di comparizione.
L’ipotesi riguardava il genitore che aveva allegato condotte dell’altro ostacolanti un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio: il Tribunale di Ancona ha ritenuto rilevante il rischio di compromissione del mantenimento della relazione affettiva tra il minore ed il genitore, sicché l’intervento dell’autorità giudiziaria doveva essere assolutamente tempestivo, ma nel contempo era necessario ascoltare l’altro genitore per comprendere le ragioni della sua condotta ed assumere informazioni sulle condizioni del minore.
È stata quindi fissata una udienza di comparizione personale delle parti, anticipata rispetto alla prima udienza del giudizio di separazione, ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti indifferibili.
Separazione giudiziale – Provvedimenti indifferibili - preventiva instaurazione del contraddittorio
Rif. Leg.: art. 473 bis.15 c.p.c.
*Si ringrazia per la segnalazione del provvedimento l’avv. Daniela Giampieri Presidente ONDIF Sez. Ancona che ne ha curato l’annotazione
editor: Fossati Cesare
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