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I provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 cpc non sono reclamabili. Tribunale di Modena, Ord. 3 ottobre 2023

Mercoledì, 11 Ottobre 2023
Giurisprudenza | Tutela cautelare | Processo civile | Merito Sezione Ondif di Modena
Trib. Modena, Est. Cerrone, ord. 3.10.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Modena, 3.10.23 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Argomenti logico-sistematici, nonchè letterari inducono a ritenere che i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis - 15 c.p.c. non siano reclamabili nanti il Collegio.

provvedimenti indifferibili - reclamo - ammissibilità
Rif. Leg.
: Artt. 669 bis e ss., 473 bis -15, 473 bis - 22, 473 bis - 24 c.p.c.

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A sostegno del proprio dictum, il Tribunale di Modena adduce in primo luogo argomentazioni logico-sistematiche, sostenendo che, nonostante la natura cautelare, ai provvedimenti ex art. 473 bis-15 c.p.c. non sia applicabile la disciplina di cui agli artt. 669 bis e ss. se non in via di ispirazione di principi; peraltro ai provvedimenti indifferibili è stata dedicata una disciplina specifica non suscettibile di applicazione analogica.

I provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis-15 c.p.c. vanno intesi alla stregua di provvedimenti cautelari in corso di causa, per la mancanza di una disciplina che regoli la fase ante causam e la fase di merito e la mancanza di una norma analoga a quella prevista dall'art. 669 ter c.p.c. per il rito cautelare.

Dal punto di vista strettamente letterale occorre rilevare come l'art. 473 bis - 24, relativo ai provvedimenti urgenti che possono essere reclamati nanti la Corte di Appello, menzioni solo i provvedimenti di cui all'art. 473 bis - 22, vale a dire quelli emessi all'esito della comparizione delle parti. Da ciò si evince che i provvedimenti indifferibili possono essere reclamati solo quando recepiti nel provvedimento temporaneo e urgente emesso all'esito della prima udienza.

Invero, qualora il Giudice emetta un provvedimento indifferibile, lo stesso è destinato ad essere recepito nell'ordinanza adottata dal Giudice istruttore ai sensi dell'art. 473 bis - 22 c.p.c., di contenuto più ampio e suscettibile di reclamo nanti la Corte di Appello. Nessuno spazio per un ulteriore reclamo nanti il Collegio del medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

autore: Fossati Cesare