PMA. Lecito l’anonimato dei donatori di gameti - Corte EDU, Sez. V, 7 settembre 2023 (n. 21424/16 e 45728/17)
Non sussiste alcuna violazione degli artt. 8 e 14 CEDU nell’impossibilità di ottenere informazioni sui rispettivi padri biologici da parte di persone concepite con tecniche di riproduzione artificiale.
Non costituisce una violazione del diritto al rispetto della loro vita privata e familiare non fornire informazioni (come ad esempio, l’identità, l’età, la condizione professionale, la descrizione fisica, i motivi della donazione) riguardanti il donatore di gameti coinvolto nel concepimento.
Nel caso di specie, due cittadini francesi, concepiti con PMA attuata con donazione di gameti da parte di donatore anonimo, hanno fatto ricorso alla Corte EDU in forza dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), affermando che il mancato accesso alle informazioni sui rispettivi padri biologici costituiva una violazione del diritto al rispetto della loro vita privata e familiare. Inoltre, per il combinato disposto dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) e dell'articolo 8 CEDU, hanno sostenuto che le modalità del loro concepimento li aveva discriminati nell'esercizio del diritto al rispetto della loro vita privata, a differenza di altri bambini, non potendo ottenere informazioni identificative sul donatore, comprese informazioni mediche.
La Corte EDU ha ritenuto che il legislatore francese avesse agito nell’ambito della sua discrezionalità.
PMA – Diritto all’anonimato del donatore – Liceità – Diritti della persona – Diritto alla conoscenza delle proprie origini - Rif. Leg. artt. 8 e 14 CEDU
editor: Cianciolo Valeria
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