Convalida collocamento ex art. 403 cc. Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, 26 maggio 2023
Lunedì, 28 August 2023
Giurisprudenza
| Tutela cautelare
| Minori
| Merito
Sezione Ondif di Catanzaro
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
La nuova procedura di intervento della pubblica autorità a tutela dei minori, ai sensi dell'art. 403 c.c. riformato, prevede i seguenti passaggi procedurali:
1. un provvedimento di allontanamento e collocamento del minore in luogo sicuro emesso da una pubblica autorità;
2. convalida da parte della Procura minorile entro 72 ore;
3. ulteriore provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni, in composizione monocratica, emesso entro 48 ore, con il quale si dispone solo in ordine alle necessità più urgenti, nella fase di passaggio della procedura alla competenza collegiale, quali:
a) la convalida del provvedimento di allontanamento e collocamento del minore;
b) la nomina del curatore speciale del minore;
c) la nomina del Giudice relatore;
c) la fissazione dell'udienza di comparizione parti e ascolto del minore entro 15 gg. innanzi al Giudice;
Le notifiche agli esercenti la responsabilità genitoriale competono alla Procura.
A questa prima udienza di una fase che definiremmo cautelare, si prevede subito l’ascolto del minore.
Il TM calabrese ha scelto di delegare l'ascolto della minore ad un Giudice onorario.
procedimento speciale - convalida - misure della pubblica autorità
Rif. Leg.: art. 403 c.c. L. 26.11.2021 n.206 - art. 333 c.c.
1. un provvedimento di allontanamento e collocamento del minore in luogo sicuro emesso da una pubblica autorità;
2. convalida da parte della Procura minorile entro 72 ore;
3. ulteriore provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni, in composizione monocratica, emesso entro 48 ore, con il quale si dispone solo in ordine alle necessità più urgenti, nella fase di passaggio della procedura alla competenza collegiale, quali:
a) la convalida del provvedimento di allontanamento e collocamento del minore;
b) la nomina del curatore speciale del minore;
c) la nomina del Giudice relatore;
c) la fissazione dell'udienza di comparizione parti e ascolto del minore entro 15 gg. innanzi al Giudice;
Le notifiche agli esercenti la responsabilità genitoriale competono alla Procura.
A questa prima udienza di una fase che definiremmo cautelare, si prevede subito l’ascolto del minore.
Il TM calabrese ha scelto di delegare l'ascolto della minore ad un Giudice onorario.
procedimento speciale - convalida - misure della pubblica autorità
Rif. Leg.: art. 403 c.c. L. 26.11.2021 n.206 - art. 333 c.c.
editor: Fossati Cesare
Giovedì, 14 Novembre 2024
Maltrattamenti in famiglia: da provare le esigenze di vita che consentono l’allontanamento ... |
Sabato, 12 Ottobre 2024
Praticabile la rotazione dei genitori nella casa delle figlie. Tribunale di Udine, ... |
Martedì, 1 Ottobre 2024
Accolta inaudita altera parte l’istanza urgente di iscrizione a scuola. Tribunale di ... |
Giovedì, 19 Settembre 2024
Confermato in sede di reclamo il provvedimento indifferibile emesso a tutela del ... |