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Quando rileva anche solo la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio. Corte d'Appello di Genova, 14 ottobre 2021

Pubblichiamo le pronunce di tutti e tre i gradi di giudizio di questo interessante caso, avente ad oggetto il riconoscimento di un assegno divorzile in matrimonio di breve durata, nel quale un coniuge aveva avuto una patologia oncologica invalidante.
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 1.02.2021 accoglieva la richiesta di assegno divorzile in funzione meramente assistenziale.
La Corte d'Appello di Genova rigettava il reclamo del marito e confermava la misura dell'assegno in funzione esclusivamente assistenziale.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 luglio 2023 n. 19306, ha accolto il ricorso, cassando con rinvio, osservando che i giudici di merito avevano dato unicamente rilievo alla ridotta capacità lavorativa della moglie, la quale era stata costretta a scegliere un lavoro part time, in luogo di quello a tempo pieno, ma non aveveno compiuto alcuna verifica sulla effettiva non autosufficienza economica della stessa, sulla base delle complessive condizioni patrimoniali e reddituali.

*si ringrazia l'avv. Angelo Russo del Foro di Genova

Lunedì, 7 August 2023
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Alimenti | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, Sez. IV, Est. Pugliese, sentenza 01.02.2021 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Corte d'Appello di Genova, Est. Castiglione, sentenza 14.10.2021 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Corte di Cassazione, Est. Iofrida, Ord. 7.07.2023 n.19306 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La funzione assistenziale dell'assegno divorzile torna in gioco, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio.
La misura dell'assegno in tali casi dovrà fondarsi sulla base dei criteri previsti in materia di alimenti.

divorzio - assegno - criterio assistenziale - presupposti 
rif. Leg.:
L. n. 898 del 1970 , art. 5 , comma VI, art. 438 c.c.

autore: Fossati Cesare